Può capitare anche ai venditori più accorti di collocare sul mercato immobiliare un edificio che risulta essere privo del certificato di agibilità.
Ma che cosa succede in questi casi? La compravendita di una casa che è priva della segnalazione certificata di agibilità è possibile o è illecita? Cerchiamo di riassumere tutto quello che bisogna sapere prima di iniziare le trattative su una casa sprovvista di agibilità.
L’art. 24 del Testo Unico sull’Edilizia afferma che l’agibilità di un immobile si valuta in relazione alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli immobili che in esso sono contenuti, oltre che in relazione alla conformità delle opere eseguite al progetto presentato. Dunque, un immobile che è dotato di certificato di agibilità è un immobile che può garantire al suo acquirente la presenza di quei requisiti di salute, sicurezza e salubrità fondamentali per assicurarsi l’utilizzo concordato.
Ciò premesso, la segnalazione certificata di agibilità deve essere richiesta entro 15 giorni dall’ultimazione dei lavori da parte del titolare di quel titolo abilitativo in forza del quale sono stati iniziate le opere, i suoi eredi o gli aventi causa. Alla domanda di agibilità dovranno essere allegate tutte le documentazioni espressamente richieste dal comma 5 dell’art. 24 TUE, e l’attestazione del direttore dei lavori (o di un professionista abilitato) che sotto la propria responsabilità afferma che le condizioni previste dalla legge sono tutte sussistenti.
Ricordiamo in tal proposito che la richiesta di agibilità è necessaria non solamente per le nuove costruzioni quanto, più in generale, per tutti quegli interventi che possono influenzare le condizioni di sicurezza, salubrità, igiene e risparmio energetico degli immobili. In tutte queste situazioni, la mancata presentazione della segnalazione certificata comporta una sanzione tra 77 e 464 euro.
A questo punto del nostro approfondimento è il momento di chiarire che l’immobile privo di agibilità è commerciabile. Non esiste infatti alcuna disposizione di legge che impedisce alle parti di compravendere un immobile che non disponga della segnalazione certificata di agibilità, con la conseguenza che l’atto di trasferimento dell’immobile è pur sempre giuridicamente valido.
Tuttavia, le cose sono sempre un po’ più complesse di quelle che sembrano. E se è vero che non ci sono leggi che impediscono la commerciabilità degli edifici che sono sprovvisti di certificato di agibilità, è anche vero che l’opinione prevalente giurisprudenziale è quella di considerare l’agibilità come un requisito essenziale del fabbricato oggetto di compravendita, riguardante la possibilità di conferire all’immobile l’uso contrattualmente previsto. Insomma, se non ci sono divieti sulla trasferibilità dell’immobile privo di agibilità, è anche vero che l’agibilità è pur sempre un presupposto di utilizzabilità e non potrà che incidere sulla commerciabilità economica!