Quando ci si avvicina alla richiesta di un mutuo casa, è necessario fornire alla propria banca di riferimento un set documentale che possa permettere all’istituto di credito di accertare la presenza dei requisiti di finanziabilità del proprio cliente.
Ma quali sono tali documenti? E cosa cambia se il richiedente è un lavoratore dipendente o un lavoratore autonomo? I documenti del mutuo casa per lavoratori dipendenti Diamo subito uno sguardo alla figura più ricorrente, quella del lavoratore dipendente.
Come intuibile, i documenti che dovranno essere presentati dagli appartenenti a questa categoria di lavoratori saranno quelli legati alla necessità di dimostrare la presenza di un regolare flusso di emolumenti. Pertanto, il lavoratore dipendente presenterà alla banca la copia delle ultime buste paga, la certificazione unica rilasciata dal datore di lavoro in qualità di sostituto di imposta, le eventuali dichiarazioni dei redditi e, se richiesta, anche una dichiarazione scritta del datore di lavoro con le caratteristiche contrattuali (full time/part time, tempo determinato/indeterminato, inquadramento).
I documenti del mutuo casa per lavoratori autonomi
Se invece il richiedente è un lavoratore autonomo, occorrerà predisporre un kit documentale che possa essere in grado di ricostruire in maniera affidabile in che modo ottiene dei flussi utili per ripagare le rate del prestito. Ecco dunque che l’istituto di credito richiederà il modello Unico o altra dichiarazione dei redditi, la visura camerale, l’iscrizione a un albo professionale di categoria, situazioni contabili di dettaglio e aggiornamenti, o ancora un business plan o un portafoglio lavori che possa dimostrare in che modo si potrà presumibilmente sviluppare la sua attività.
Gli altri documenti per il mutuo
Evidentemente, al di là dei documenti reddituali che sono richiesti alle specifiche categorie di lavoratori, rimane inteso che nel momento in cui si procede a richiedere un mutuo bisognerà presentare anche altri documenti, come quelli anagrafici o quelli concernenti l’immobile oggetto di operazione.
Tra i primi possiamo certamente ricordare i documenti di identità in corso di validità, come la carta di identità e la tessera sanitaria, e a volte anche la dichiarazione di stato civile o il certificato di nascita.
Tra i secondi rilevano il compromesso o preliminare di vendita, il certificato di abitabilità e l’atto di provenienza del bene. L’istruttoria e la delibera Una volta ricevuti tutti i documenti ritenuti più utili, la banca procederà con l’istruttoria della richiesta del mutuo. Effettuerà pertanto un controllo su quanto ha ottenuto dal cliente, accompagnando tali verifiche con alcune iniziative autonome, come l’osservazione dei dati sulla Centrale Rischi per comprendere la storia creditizia del potenziale mutuatario, o la richiesta di una perizia sul bene oggetto di finanziamento.
Se le verifiche daranno un riscontro positivo, l’istituto di credito potrà assumere una delibera e comunicare l’esito al cliente affinché si possa fissare un appuntamento con il notaio. Il contratto di mutuo Si giunge così al contratto di mutuo e, conseguentemente, all’erogazione del finanziamento.
Sotto il profilo tecnico il contratto assume prevalentemente la formula più semplificata di contratto unico, con cui la concessione della somma oggetto di mutuo avverrà contestualmente alla stipula dell’atto, con versamento dal cliente alla banca a titolo di deposito a garanzia dell’iscrizione ipotecaria. La liberazione della somma avverrà al termine del consolidamento dell’ipoteca, pari a 10 giorni per la procedura abbreviata.