Tra le novità più discusse del recente Decreto Rilancio vi è l’opportunità di accedere alla misura fiscale del Superbonus al 110%, un credito di imposta con aliquota maggiorata in grado di racchiudere in tale iniziativa straordinaria l’Ecobonus, il Sismabonus e… non solo. Cedibile e immediatamente “monetizzabile”, il bonus potrebbe dunque incentivare i lavori in casa e in condominio a partire dalla sua entrata in vigore, prevista per il 1 luglio 2020. Ma sarà così?
Cos’è il Superbonus
Iniziamo subito con il rammentare che, almeno sotto il profilo descrittivo, il Superbonus non è una vera e propria novità assoluta all’interno del nostro ordinamento fiscale, considerato che sotto questa etichetta vengono ricondotti i già noti Ecobonus e Sismabonus, con qualche regola parzialmente diversa, e – soprattutto – con la possibilità di usufruire di un credito di imposta maggiorato al 110% delle spese effettivamente sostenute dal contribuente. Il nuovo bonus sarà dunque principalmente richiedibile per le spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per:
- interventi di isolamento termico delle superficie opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio per almeno il 25% della sua superficie disperdente lorda;
- interventi su parti comuni condominiali e edifici unifamiliari, per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, con impianti centralizzati di nuova generazione, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici o di microgenerazione.
Detto ciò, è però utile rammentare che i due interventi di cui sopra possono fungere da “traino” a una lunga serie di altre operazioni che – pur non godendo, di base, del bonus al 110% – possono essere ricondotte all’interno di tale recinto se effettuate contestualmente ad uno dei due interventi di cui sopra. A titolo di esempio, nel caso in cui, per poter realizzare il lavoro straordinario riconosciuto in uno dei punti già elencati, si dovesse procedere alla sostituzione degli infissi, allora anche l’operazione contestuale, ad esempio, al cappotto termico, sarà detraibile al 110%.
Bonus, diverse modalità di fruizione
Una delle novità più interessanti che il Decreto Rilancio ha contribuito a formalizzare è rappresentata dalla possibilità di attingere a diverse modalità di beneficio del Superbonus. Il contribuente potrà infatti scegliere se:
1. usufruire di una detrazione delle spese sostenute, con ripartizione del credito di imposta in cinque anni, per “rate” di pari importo;
2. beneficiare di uno sconto immediato in fattura, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi, che a sua volta potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta cedibile ad altri soggetti (come banche e intermediari finanziari);
3. cedere il credito ad altri soggetti (come banche e intermediari finanziari), con un’operazione di sostanziale “anticipo” del credito di imposta che altrimenti il contribuente avrebbe potuto recuperare in cinque anni.
Naturalmente, per poter valutare con maggiore consapevolezza la convenienza a ricorrere a tali percorsi, occorrerà attendere la pubblicazione delle istruzioni relative da parte dell’Agenzia delle Entrate. E’ comunque già intuibile che la procedura di cessione sarà gestita mediante le piattaforme messe a disposizione dallo stesso Fisco, e che l’operazione di cessione non sarà gratuita, con conseguente necessità di mettere in conto la presenza di commissioni e interessi da parte degli istituti di credito coinvolti.